Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la solidarietà internazionale delle imprese e dei consumatori. A tale fine è prevista una apposita procedura per consentire agli operatori economici di offrire ai propri clienti beni o servizi praticando uno sconto che è destinato alle attività di cooperazione. I clienti versano all'operatore economico il prezzo del bene e del servizio nonché l'importo dello sconto, che è accantonato e registrato in una contabilità separata per essere successivamente versato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, in un apposito fondo.